Art. 44
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere)
L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). - Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila".
Storico versioni
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