Art. 40 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 40

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione) Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.
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