Art. 34

Art. 34

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In vigore dal 15 dic 1981
(Esclusione della depenalizzazione) La disposizione del primo comma dell' non si applica ai reati previsti: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall', lettera a); b) dall', secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo ; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall' del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, in materia elettorale.
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