Art. 31
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 15 dic 1981
(Provvedimenti dell'autorità regionale)
I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall' della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli .
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