Art. 141 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 141

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia) Dopo l' del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni". ". - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".
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