Art. 138 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 138

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) Dopo l' delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti articoli: "Art. 48-bis. - Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale". "Art. 48-ter. - Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di prosedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento".
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