Art. 137

Art. 137

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In vigore dal 15 dic 1981
(Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario) Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione, salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-137