Art. 10 · LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Art. 10

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 8 ago 2009
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo) La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000 . Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
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