Art. 10
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
In vigore dal 8 ago 2009
(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
non inferiore a euro 10
e
non superiore a euro 15.000
.
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
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