Art. 31
ConvenzioneTitolo III

Art. 31

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In vigore dal 10 dic 1981
. Le domande, i ricorsi e le dichiarazioni che in base alle disposizioni vigenti in uno Stato contraente è necessario presentare o formulare ad una Istituzione competente di tale Stato potranno essere presentate, con uguali effetti, all'Organismo di collegamento dell'altro Stato contraente od ai suoi uffici territoriali.
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