Art. 26
Convenzione

Art. 26

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In vigore dal 10 dic 1981
. Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professionale a carico di un assicurato portatore di postumi per un precedente infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nell'altro Stato, l'Istituzione competente per il nuovo evento terrà conto della precedente lesione come se si fosse verificata sotto la propria legislazione ai fini della valutazione del grado di inabilità al lavoro.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;669#art-c-26