Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.
Ratifica ed esecuzione della convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979. 40 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 19 ARTICOLO 19. 1) I lavoratori che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione d Art. 20 ARTICOLO 20. 1) Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtù della legisla Art. 21 ARTICOLO 21. Le prestazioni in natura corrisposte dalla Istituzione di uno Stato contraent Art. 22 ARTICOLO 22. 1) I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia profess Art. 23 ARTICOLO 23. La concessione da parte dell'Istituzione del luogo di soggiorno o di residenz Art. 24 ARTICOLO 24. L'Istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in Art. 25 ARTICOLO 25. 1) Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo esser Art. 26 ARTICOLO 26. Nel caso in cui si verifichi un infortunio sul lavoro o una malattia professi Art. 27 ARTICOLO 27. Le spese per accertamenti sanitari nonché quelle ad esse connesse sostenute i Art. 28 ARTICOLO 28. Ogni infortunio sul lavoro di cui sia rimasto vittima un cittadino di uno dei titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 CONVENZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORI Art. 2 ARTICOLO 2. 1) La Convenzione si applica alle legislazioni degli Stati contraenti e che si Art. 3 ARTICOLO 3. La Convenzione si applicherà ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla Art. 4 ARTICOLO 4. I lavoratori cui si applicano le disposizioni della Convenzione sono soggetti Art. 5 ARTICOLO 5. 1) Salvo quanto disposto dall'articolo precedente: a) il lavoratore dipendente Art. 6 ARTICOLO 6. 1) Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per uno Art. 7 ARTICOLO 7. Ai fini dell'ammissione alla assicurazione volontaria prevista dalla legislazi Art. 8 ARTICOLO 8. 1) Le prestazioni familiari dovute in aggiunta alle pensioni dirette, indirett Art. 9 ARTICOLO 9. Le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtù delle disposiz Art. 10 ARTICOLO 10. Le Autorità competenti stabiliranno gli Accordi amministrativi e gli altri st Art. 11 ARTICOLO 11. Le Autorità competenti di ciascuno Stato contraente designeranno nell'Accordo Art. 12 ARTICOLO 12. Le Autorità competenti si impegnano a scambiarsi informazioni relative alle m Art. 13 ARTICOLO 13. Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un periodo minimo di Art. 14 ARTICOLO 14. 1) Le Autorità competenti dei due Stati contraenti designeranno una Commissio titolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 15 ARTICOLO 15. I lavoratori di cui all'articolo 3 assoggettati successivamente o alternativa Art. 16 ARTICOLO 16. L'Istituzione competente di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in b Art. 17 ARTICOLO 17. Qualora l'interessato non possa far valere nello stesso momento le condizioni Art. 18 ARTICOLO 18. Se l'interessato ha diritto a prestazioni a carico delle Istituzioni di entra titolo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 ARTICOLO 29. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi ass Art. 30 ARTICOLO 30. Le prestazioni verranno erogate ai beneficiari dell'altro Stato contraente ch Art. 31 ARTICOLO 31. Le domande, i ricorsi e le dichiarazioni che in base alle disposizioni vigent Art. 32 ARTICOLO 32. Tutti gli scritti, pratiche, documenti ed atti relativi alla applicazione del Art. 33 ARTICOLO 33. L'attestazione della autenticità di un certificato o di un documento, o anche Art. 34 ARTICOLO 34. Le Istituzioni competenti di uno Stato contraente che siano debitrici di pres Art. 35 ARTICOLO 35. Le Autorità e le Istituzioni competenti degli Stati contraenti si presteranno Art. 36 ARTICOLO 36. Le Autorità competenti dei due Stati contraenti risolveranno di comune accord Art. 37 ARTICOLO 37. Per gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 l'entrata in vigore è rinviata al mo Art. 38 ARTICOLO 38. La Convenzione sarà ratificata e saranno scambiati gli strumenti di ratifica. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360