Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 dic 1981
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione e all' del protocollo aggiuntivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - CAPRIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-rd-2