Art. 8
Protocollo

Art. 8

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In vigore dal 10 dic 1981
. L' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione, fatta eccezione per i compensi manageriali, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. I compensi manageriali pagati in uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti. 3. Ai fini del presente articolo l'espressione "compensi manageriali" designa le remunerazioni da ogni tipo corrisposte ad una persona che non sia alle dipendenze della persona che effettua i pagamenti, come corrispettivo di consulenze industriali o commerciali, di attività di carattere dirigenziale o tecnico o di attività analoghe, ma essa non include le remunerazioni corrisposte in dipendenza dell'esercizio di libere professioni di cui all'. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario del reddito, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione".
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Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-p-8