Art. 6
Protocollo

Art. 6

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In vigore dal 10 dic 1981
. L' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività, sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad un'altra persona che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli . 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle prestazioni degli artisti dello spettacolo e degli sportivi, nel caso in cui il loro soggiorno in uno Stato contraente sia interamente o essenzialmente a carico di fondi pubblici dell'altro Stato contraente".
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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-p-6