Art. 5
Protocollo

Art. 5

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In vigore dal 10 dic 1981
. L' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. 2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili".
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Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-p-5