Protocollo
Art. 2
30 / 38In vigore dal 10 dic 1981
.
Il paragrafo 1 g) dell' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente:
"g) l'espressione "autorità competente" designa:
1) per quanto concerne la Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante autorizzato;
2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze".
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-p-2