Art. 2
Protocollo

Art. 2

30 / 38
In vigore dal 10 dic 1981
. Il paragrafo 1 g) dell' della Convenzione è soppresso e sostituito dal seguente: "g) l'espressione "autorità competente" designa: 1) per quanto concerne la Tanzania: il Ministro delle finanze e della programmazione, o un suo rappresentante autorizzato; 2) per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-10-07;667#art-p-2