Convenzione
Art. 22
22 / 38Metodo dell'imputazione
In vigore dal 10 dic 1981
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Metodo dell'imputazione
1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:
a) Nel caso di un residente della Tanzania il quale:
1) ricava redditi da fonti situate in Italia che, in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti da imposta tanzana ma sono tassabili in Italia, la Tanzania può, nel calcolare l'imposta sul reddito di detto residente, applicare l'aliquota d'imposta che sarebbe stata applicata se i redditi provenienti da fonti situate in Italia non fossero stati esentati;
2) ricava redditi da fonti situate in Italia che, salve le disposizioni del presente articolo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti, la Tanzania deve ammettere in deduzione dall'imposta sul reddito di detto residente, un ammontare uguale all'imposta pagata in Italia. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la frazione dell'imposta tanzana, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi provenienti dall'Italia.
b) Nel caso di un residente della Repubblica italiana: la Repubblica italiana nel calcolare le proprie imposte sul reddito, specificate nell' della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti, può, prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta tanzana sul reddito (non esente in Tanzania in virtù della presente Convenzione) nel modo seguente:
1) se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Tanzania deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile e dalle imposte prelevate sullo stesso reddito per conto delle Regioni, Province, Comuni e Camere di commercio, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata in Tanzania su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;
2) se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Tanzania eccedente il 35 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota di imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
Storico versioni
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