Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 dic 1981
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all' della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 ottobre 1981 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA - BALZAMO - MANNINO Visto il Guardasigilli: DARIDA
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