Art. 29 · Entrata in vigore
Convenzione

Art. 29

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Entrata in vigore

In vigore dal 10 dic 1981
. (Entrata in vigore) 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nairobi non appena possibile. 2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto: (a) per quanto concerne il Kenya: i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1 gennaio 1979; ii) con riferimento alle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979; (b) per quanto concerne l'Italia: con riferimento ai redditi per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979.
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urn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-29