Convenzione
Art. 29
29 / 30Entrata in vigore
In vigore dal 10 dic 1981
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(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Nairobi non appena possibile.
2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
(a) per quanto concerne il Kenya:
i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte su importi pagati o accreditati a non residenti il, o successivamente al, 1 gennaio 1979;
ii) con riferimento alle imposte relative agli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979;
(b) per quanto concerne l'Italia:
con riferimento ai redditi per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio 1979.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-29