Convenzione
Art. 21
21 / 30Insegnanti
In vigore dal 10 dic 1981
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(Insegnanti)
1. Un professore o un insegnante che soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente al fine di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola o altro istituto di istruzione di detto Stato contraente e che è, o era immediatamente prima del soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposizione nel detto primo Stato contraente per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca e per le quali è soggetto ad imposizione nell'altro Stato contraente.
2. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano svolte principalmente nell'interesse privato di una determinata persona o di più persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-21