Convenzione
Art. 20
20 / 30Studenti
In vigore dal 10 dic 1981
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(Studenti)
1. Le somme che uno studente, un apprendista o un tirocinante commerciale il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato contraente, a condizione che tali somme provengono da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse soltanto per il periodo di tempo ragionevolmente o normalmente richiesto per il completamento dell'istruzione o della formazione professionale, ma in nessun caso una persona fisica può usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo per più di tre anni consecutivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-10-07;666#art-c-20