Art. 4 · LEGGE 10 agosto 1981, n. 475

Art. 4

LEGGE 10 agosto 1981, n. 475

In vigore dal 1 set 1981
Ai graduati e ai militari di truppa di leva dell'Esercito (esclusi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli stabilimenti militari di pena con diretta responsabilità di vigilanza e custodia sui detenuti, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, l'indennità è corrisposta nella misura di cui al precedente articolo 2.
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