Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 set 1981
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all' della convenzione e all' del protocollo aggiuntivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 5 agosto 1981 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA BALZAMO - CAPRIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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