Protocollo Aggiuntivo
Art. 8
35 / 35In vigore dal 26 set 1981
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1. Il presente Protocollo di accordo, che farà parte integrante della Convenzione del 7 giugno 1972, sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto possibile.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto per i redditi realizzati nei periodi di imposta che iniziano a partire dal 1 gennaio 1974.
3. Le domande di rimborso o di accreditamento di cui al presente Protocollo di accordo, afferenti le imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti, possono essere presentate nel periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo di accordo o, se più favorevole, dalla data in cui l'imposta è stata prelevata.
In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo d'accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Rabat il 28 maggio 1979 in due originali, in lingua araba, italiana e francese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo francese in caso di contestazione.
Per il Regno del Marocco Per la Repubblica italiana Abdelkamel RERHAYE Francesco MEZZALAMA
Ministro delle Finanze Ambasciatore d'Italia
Storico versioni
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