Art. 3
Protocollo Aggiuntivo

Art. 3

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In vigore dal 26 set 1981
. Il paragrafo 2 (a) dell' della Convenzione è sostituito dal seguente: "(a) 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario dei dividendi è una società (escluse le società di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi".
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-pa-3