Art. 8 · Navigazione marittima ed aerea
Convenzione

Art. 8

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Navigazione marittima ed aerea

In vigore dal 26 set 1981
. (Navigazione marittima ed aerea) 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche agli utili che queste imprese ritraggono dalla partecipazione ad un servizio in pool di navigazione marittima ed aerea di qualsiasi genere. 3. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è a bordo di una nave, tale sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione di detta nave o, in mancanza del porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-8