Art. 3 · Definizioni generali
Convenzione

Art. 3

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Definizioni generali

In vigore dal 26 set 1981
. (Definizioni generali) 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Marocco" designa il Regno del Marocco; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Marocco o l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorità competente" designa: in Marocco: il Ministro delle finanze in carica o un suo delegato; in Italia: il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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