Art. 27 · Denuncia
Convenzione

Art. 27

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Denuncia

In vigore dal 26 set 1981
. (Denuncia) La presente Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente potrà denunciarla con preavviso di sei mesi, notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta: 1) alle imposte applicate alla fonte sui redditi corrisposti e messi in pagamento entro il 31 dicembre dell'anno della denuncia; 2) alle altre imposte applicate ai redditi relativi ai periodi di imposta che terminano entro il 31 dicembre dello stesso anno. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo. FATTO a Rabat il 7 giugno 1972 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per il Regno del Marocco Giovanni Lodovico BORROMEO Mustafa FARIS
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