Art. 22 · Non discriminazione
Convenzione

Art. 22

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Non discriminazione

In vigore dal 26 set 1981
. (Non discriminazione) 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa, relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. 2. Il termine "nazionali" designa: a) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; b) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente. 3. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività. Tale disposizione non può essere interpretata nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile ed ai loro carichi di famiglia. 4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non debbono essere assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato. 5. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere e denominazione.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-22