Convenzione
Art. 2
2 / 35Imposte considerate
In vigore dal 26 set 1981
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(Imposte considerate)
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali alle quali si applica la Convenzione sono in particolare:
a) per ciò che concerne il Marocco:
l'imposta sugli utili professionali e le riserve di investimento (l'impot sur les benefices professionnels et la reserve d'investissements);
l'imposta sugli stipendi pubblici e privati, le indennità e gli emolumenti, i salari, le pensioni e le rendite vitalizie, il prestito obbligatorio (le prelevement sur les traitements publics et prives, les indemnites et emoluments, les salaires, les pensions et les rentes viageres, l'emprunt obligatoire);
l'imposta urbana e le imposte ad essa collegate (la taxe urbaine et les taxes y rattachees);
l'imposta agricola (l'impot agricole);
(qui di seguito indicate quali "imposta marocchina")
b) per ciò che concerne l'Italia:
l'imposta sul reddito dei terreni;
l'imposta sul reddito dei fabbricati;
l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
l'imposta sui redditi agrari;
l'imposta complementare progressiva sul reddito;
l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
la ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;
le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito.
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Storico versioni
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