Art. 19 · Funzioni pubbliche
Convenzione

Art. 19

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Funzioni pubbliche

In vigore dal 26 set 1981
. (Funzioni pubbliche) 1. Le remunerazioni pagate da uno Stato contraente, da una sua sud, divisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico, ad una persona fisica residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di servizi resi, sono imponibili nel primo Stato. Tali remunerazioni sono esonerate da imposizione nell'altro Stato quando il beneficiario possieda la nazionalità del primo Stato, senza contemporaneamente possedere la nazionalità dell'altro Stato. 2. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione amministrativa, da un suo ente locale o da una persona giuridica di diritto pubblico di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504#art-c-19