Art. 17 · Artisti e sportivi
Convenzione

Art. 17

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Artisti e sportivi

In vigore dal 26 set 1981
. (Artisti e sportivi) 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità, sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte. La disposizione precedente si applica parimenti ai redditi realizzati dalle persone che gestiscono od organizzano le suddette attività. 2. Le disposizioni del paragrafo i non si applicano ai redditi di attività esercitate in uno Stato contraente da parte di enti non aventi scopo di lucro dell'altro Stato contraente o da parte di componenti il loro personale, salvo il caso in cui questi ultimi agiscano nel proprio esclusivo interesse.
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