Convenzione
Art. 24
24 / 24In vigore dal 26 set 1981
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Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea firmataria della presente Convenzione, e ad ogni Parte contraente:
a) qualsiasi firma;
b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli ;
d) qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3, ;
e) qualsiasi rapporto elaborato in applicazione delle disposizioni dell';
f) qualsiasi emendamento o qualsiasi nuovo allegato adottato in conformità con gli nonché la data di entrata in vigore di tale emendamento o nuovo allegato;
g) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, ;
h) qualsiasi riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ;
i) il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in virtù delle disposizioni del paragrafo 4, ;
j) qualsiasi notifica fatta in virtù delle disposizioni dell' e la data di entrata in vigore della denunzia.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato firmatario e alla Comunità economica europea firmataria nonché ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione o ad aderirvi.
(Seguono le firme)
Storico versioni
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