Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 26 set 1981
. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, alla Comunità economica europea firmataria della presente Convenzione, e ad ogni Parte contraente: a) qualsiasi firma; b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con gli ; d) qualsiasi informazione comunicata in virtù delle disposizioni del paragrafo 3, ; e) qualsiasi rapporto elaborato in applicazione delle disposizioni dell'; f) qualsiasi emendamento o qualsiasi nuovo allegato adottato in conformità con gli nonché la data di entrata in vigore di tale emendamento o nuovo allegato; g) qualsiasi dichiarazione fatta in virtù delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, ; h) qualsiasi riserva formulata in virtù delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ; i) il ritiro di qualsiasi riserva effettuato in virtù delle disposizioni del paragrafo 4, ; j) qualsiasi notifica fatta in virtù delle disposizioni dell' e la data di entrata in vigore della denunzia. In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna, il 19 settembre 1979, in francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, a ciascuno Stato firmatario e alla Comunità economica europea firmataria nonché ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione o ad aderirvi. (Seguono le firme)
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