Convenzione
Art. 19
19 / 24In vigore dal 26 set 1981
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1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione, ed a quella della Comunità economica europea.
Fino alla data della sua entrata in vigore, sarà anche aperta alla firma di qualsiasi altro Stato invitato a sottoscriverla dal Comitato dei Ministri.
La Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data in cui cinque Stati, fra cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo.
3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di qualsiasi Stato firmatario o della Comunità economica europea, che successivamente esprimeranno il proprio consenso ad essere ad essa vincolati, il primo del mese successivo allo scadere del termine di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Storico versioni
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