Convenzione
Art. 18
18 / 24In vigore dal 26 set 1981
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1. Il Comitato permanente favorirà per quanto possibile la composizione amichevole di qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'applicazione della Convenzione.
2. Qualsiasi controversia fra le Parti contraenti sulla interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione che non sia stata composta in base alle disposizioni del precedente paragrafo o in via negoziale fra le parti, sarà, a richiesta di una di esse, sottoposta ad arbitrato. Ognuna delle parti designerà un arbitro ed i due arbitri designeranno un terzo arbitro.
Subordinatamente alle disposizioni del presente articolo, paragrafo 3, qualora entro tre mesi dalla richiesta di arbitrato, una delle Parti non abbia designato il proprio arbitro, il Presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo provvederà, a richiesta della controparte, a designarlo entro un nuovo termine di tre mesi.
Identica procedura sarà seguita nel caso in cui i due arbitri non riuscissero ad accordarsi sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro designazione.
3. In caso di controversia tra due Parti contraenti di cui una è uno Stato membro della Comunità economica europea, essa pure Parte contraente, l'altra Parte contraente inoltrerà la richiesta di arbitrato sia allo Stato membro sia alla Comunità che, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, le notificheranno congiuntamente se è lo Stato membro o la Comunità, o lo Stato membro e la Comunità congiuntamente, a costituirsi parte nella vertenza. In mancanza di una notifica nei suddetti termini si riterrà che lo Stato membro e la Comunità costituiscano la sola e unica controparte nella vertenza ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano la costituzione nonché la procedura seguita dal tribunale arbitrale. Lo stesso avverrà ogni qualvolta lo Stato membro e la Comunità si costituiranno congiuntamente parte nella disputa.
4. Il tribunale arbitrale fisserà le proprie norme di procedura.
Le decisioni saranno prese a maggioranza. La sentenza sarà definitiva e vincolante.
5. Ogni parte nella vertenza sosterrà le spese dell'arbitro che avrà designato e le parti sosterranno in egual misura le spese del terzo arbitro, così come le altre spese per l'arbitrato.
Storico versioni
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