Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 26 set 1981
. 1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell' e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale potrà adottarlo con la maggioranza dei due terzi delle Parti contraenti. Il testo adottato sarà comunicato alle Parti contraenti. 3. Allo scadere di tre mesi dalla sua adozione da parte del Comitato permanente, e salvo che un terzo delle Parti contraenti abbia notificato delle obiezioni, qualsiasi emendamento entrerà in vigore nei confronti delle Parti contraenti che non hanno mosso obiezioni.
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