Art. 16
Convenzione

Art. 16

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In vigore dal 26 set 1981
. 1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte contraente o dal Comitato dei Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso almeno due mesi prima della riunione del Comitato permanente agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Parte contraente, ad ogni Stato invitato a sottoscrivere la presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell' e ad ogni Stato invitato ad aderirvi in conformità con le disposizioni dell'. 2. Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo sarà esaminato dal Comitato permanente, il quale: a) per gli emendamenti agli articoli da 1 a 12 sottoporrà alla accettazione delle Parti contraenti il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti; b) per gli emendamenti agli articoli da 13 a 24 sottoporrà alla approvazione del Comitato dei Ministri il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei votanti. Una volta approvato, il testo sarà trasmesso per accettazione alle Parti contraenti. 3. Qualsiasi emendamento entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica al Segretario Generale della sua accettazione da parte delle Parti contraenti. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo, paragrafi 1, 2a e 3 si applicheranno all'adozione di nuovi Allegati alla presente Convenzione.
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