Convenzione
Art. 13
13 / 24In vigore dal 26 set 1981
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1. Un Comitato permanente è istituito ai fini della presente Convenzione.
2. Ogni Parte contraente può essere rappresentata in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua specifica competenza, la Comunità economica europea disporrà, nelle votazioni, di un numero di voti pari al numero dei suoi Paesi membri che risultino Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non eserciterà il proprio diritto di voto qualora i suoi Paesi membri esercitino direttamente il loro diritto di voto e viceversa.
3. Qualsiasi Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della Convenzione può farsi rappresentare presso il Comitato da un osservatore.
Il Comitato permanente può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte contraente della presente Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una delle proprie riunioni.
Qualsiasi organismo o istituto tecnicamente qualificato nel campo della protezione, conservazione o gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats, e appartenente ad una delle seguenti categorie:
a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia non governativi, o organismi o istituzioni nazionali governativi;
b) organismi o istituzioni nazionali non governativi a tal fine riconosciuti dallo Stato in cui hanno sede,
potrà informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno tre mesi prima della riunione del Comitato, che intende farsi rappresentare a tale riunione da degli osservatori. Questi saranno ammessi salvo che, almeno un mese prima della riunione, un terzo delle Parti contraenti non comunichi al Segretario Generale la sua opposizione.
4. Il Comitato permanente sarà convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Terrà la stia prima riunione entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni nonché ogni qualvolta la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.
5. La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per la convocazione del Comitato permanente.
6. Subordinatamente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilirà il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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