Art. 10
Convenzione

Art. 10

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In vigore dal 26 set 1981
. 1. Oltre alle disposizioni contemplate agli , le Parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori. 2. Le Parti contraenti provvederanno a sincerarsi che i periodi di chiusura e/o gli altri provvedimenti regolanti lo sfruttamento adottati in virtù dell', paragrafo 3, lettera a), ben corrispondano alle necessità delle specie migratrici specificate nell'allegato III.
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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503#art-c-10