Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979. 26 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 1 TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Art. 2 ARTICOLO 2. Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate Art. 4 ARTICOLO 4. 1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti Art. 5 ARTICOLO 5. Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde Art. 6 ARTICOLO 6. Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolament Art. 8 ARTICOLO 8. In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'al Art. 9 ARTICOLO 9. 1. Nel caso che non vi siano alternative, e a condizione che la deroga non sia Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Oltre alle disposizioni contemplate agli articoli 4, 6, 7 e 8, le Parti co Art. 11 ARTICOLO 11. 1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione le Parti contrae Art. 12 ARTICOLO 12. Le Parti contraenti potranno adottare misure più rigorose di quelle previste Art. 13 ARTICOLO 13. 1. Un Comitato permanente è istituito ai fini della presente Convenzione. 2. Art. 14 ARTICOLO 14. 1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l'applicazione della presen Art. 15 ARTICOLO 15. A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmetterà al Comitat Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Qualsiasi emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto d Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Qualsiasi emendamento agli Allegati della presente Convenzione, proposto d Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Il Comitato permanente favorirà per quanto possibile la composizione amich Art. 19 ARTICOLO 19. 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consigl Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comit Art. 21 ARTICOLO 21. 1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumen Art. 22 ARTICOLO 22. 1. Qualsiasi Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumen Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Qualsiasi Parte contraente può, in qualunque momento, denunziare la presen Art. 24 ARTICOLO 24. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri d Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360