Art. 9
Convenzione

Art. 9

9 / 22
In vigore dal 26 set 1981
. 1. - L'arresto provvisorio cessa se, nel termine di 21 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non ha ricevuto la domanda di estradizione ed i documenti indicati all'. 2. - La concessione della libertà non osta ad un nuovo arresto ed all'estradizione se la domanda di estradizione pervenga successivamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-9