Convenzione
Art. 7
7 / 22In vigore dal 26 set 1981
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1. - La domanda di estradizione è inoltrata per via diplomatica.
2. - A sostegno della domanda è prodotto:
(a) l'originale o la copia autentica della sentenza di condanna o del mandato di arresto, ovvero di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia e rilasciato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente;
(b) una descrizione dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione giuridica ed i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili vi saranno indicati il più esattamente possibile; (c) una copia delle disposizioni di legge applicabili;
(d) i dati segnaletici, il più precisi possibile, dell'individuo richiesto ed ogni altra indicazione idonea a determinare la sua identità e la sua nazionalità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;500#art-c-7