Art. 7
Convenzione

Art. 7

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In vigore dal 26 set 1981
. 1. - La domanda di estradizione è inoltrata per via diplomatica. 2. - A sostegno della domanda è prodotto: (a) l'originale o la copia autentica della sentenza di condanna o del mandato di arresto, ovvero di qualsiasi altro atto avente la stessa efficacia e rilasciato nelle forme prescritte dalla legge dello Stato richiedente; (b) una descrizione dei fatti per i quali l'estradizione è richiesta. Il tempo e il luogo della loro perpetrazione, la loro qualificazione giuridica ed i riferimenti alle disposizioni di legge loro applicabili vi saranno indicati il più esattamente possibile; (c) una copia delle disposizioni di legge applicabili; (d) i dati segnaletici, il più precisi possibile, dell'individuo richiesto ed ogni altra indicazione idonea a determinare la sua identità e la sua nazionalità.
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