Art. 3
Convenzione

Art. 3

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In vigore dal 26 set 1981
. 1. - Le Parti Contraenti non estradano i propri cittadini. La qualità di cittadino si valuta al momento della consegna dell'estradato. 2. - Tuttavia lo Stato richiesto si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che abbiano commesso sul territorio dell'altro Stato reati puniti da ambedue gli Stati, allorchè lo Stato richiedente gli invierà, per via diplomatica, una domanda in tal senso, accompagnata dai fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. Lo Stato richiedente verrà informato del seguito che sarà stato dato alla sua domanda.
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