Art. 2
2 / 3In vigore dal 3 ago 1988
Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni attribuite dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, alla regione Valle d'Aosta in materia di industria e commercio, previdenza e assicurazioni sociali, polizia locale e urbana e rurale, utilizzazione delle miniere, finanze regionali e comunali, nonché ogni altra materia o parte di materia per le quali non si è ancora provveduto e che ad essa spetti in forza dello statuto speciale, nonché la delega di ulteriori funzioni già attribuite alle regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento deve avvenire per settori organici di materia.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25 comma 19-bis) che il termine previsto dal presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 1985
- La L. 23 dicembre 1986, n. 926 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 25, comma 19-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987.
- La L. 19 luglio 1988, n. 309 ha disposto (con l'art. 1) che il termine previsto dal presente articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 926, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-08-05;453#art-2