Art. 1
1 / 3In vigore dal 26 ago 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria per estendere alla regione Valle d'Aosta le disposizioni del decreto legislativo 24 luglio 1977, n. 616.
Il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alla regione Valle d'Aosta devono essere non inferiori a quelli disposti per le regioni a statuto ordinario e tenere conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione Valle d'Aosta;
2) le disposizioni in materia finanziaria devono rispettare il disposto dell'articolo 49 della legge 16 maggio 1978, n. 196, integrato col disposto degli articoli 127, 131 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
3) nel trasferimento di personale alla regione Valle d'Aosta è data preferenza a chi dimostri la conoscenza della lingua francese;
4) devono essere comunque integralmente rispettate le funzioni amministrative già esercitate dalla regione Valle d'Aosta;
5) rimane comunque esclusa nei confronti delle attività amministrative della regione Valle d'Aosta la funzione di indirizzo e di coordinamento prevista dall' della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Storico versioni
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