Art. 4 · LEGGE 5 agosto 1981, n. 441

Art. 4

LEGGE 5 agosto 1981, n. 441

In vigore dal 25 ago 1981
I contratti, i cosiddetti "conti-ricavi", la corrispondenza, la fatturazione e ogni altro atto o documento relativo alle operazioni disciplinate dalla presente legge devono fare riferimento o al peso netto o al numero dei prodotti.
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