Art. 2
LEGGE 5 agosto 1981, n. 416
In vigore dal 10 mar 1987
(Trasferimento di azioni)
Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa
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La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonchè il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo
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Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.
L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonchè i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo.
Storico versioni
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