Art. 2
2 / 2In vigore dal 1 lug 1981
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme dei decreti-legge 22 dicembre 1980, n. 900, 28 febbraio 1981, n. 37, e 30 aprile 1981, n. 168.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma addì 27 giugno 1981
PERTINI
FORLANI - ANIASI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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