Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 ago 1981
Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 maggio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - MANCA - COMPAGNA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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