Art. 2 · Imposte considerate
Convenzione

Art. 2

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Imposte considerate

In vigore dal 8 ago 1981
. (Imposte considerate) 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Tunisia: 1) l'imposta di patente (l'impot de la patente); 2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali (l'impot sur les benefices des professions non commerciales); 3) l'imposta sugli stipendi e salari (l'impot sur les traitements et salaires); 4) l'imposta agricola (l'impot agricole); 5) l'imposta sul reddito dei valori mobiliari (l'impot sur le revenu des Valeurs Mobilieres); 6) l'imposta sul reddito derivante da crediti, depositi, cauzioni e conti correnti (I.R.C.) (l'impot sur le revenu des creances, depots, cautionnements et comptes courants) 7) le tasse prelevate dagli enti locali (les taxes percues par les collectivites locales); 8) il contributo personale di Stato (la contribution personnelle d'Etat) (qui di seguito indicate quali "imposta tunisina"). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte di cui al paragrafo 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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